Art. 4.
(Organismi privati di composizione consensuale. Associazioni tra professionisti e società tra avvocati).

      1. Sono autorizzate allo svolgimento delle attività di composizione consensuale professionale le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati iscritte nel registro nazionale istituito dall'articolo 16 e tenuto presso il Dipartimento degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di seguito denominato «Autorità», ai sensi del regolamento di cui al comma 6 del presente articolo.
      2.  Le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati sono altresì iscritte nel registro custodito presso la corte di appello del distretto nel quale intendono operare, per quanto attiene ai rapporti

 

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da intrattenere con il Ministero della giustizia.
      3.  Per le associazioni tra professionisti, l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione, da parte dell'Autorità, dello statuto delle associazioni stesse, che devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a)  autonomia e democraticità dell'organizzazione interna;

          b)  congrua solidità finanziaria, da supportare anche con l'ottenimento di un'apposita polizza fideiussoria di primaria banca o compagnia di assicurazioni, per una somma non inferiore a 500.000 euro, a copertura diretta delle possibili conseguenze patrimoniali negative, collegate all'attività di conciliazione;

          c)  presenza di almeno sette conciliatori professionali che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, commi 2 o 3;

          d)  rispetto dei princìpi di indipendenza, neutralità, equità, trasparenza e riservatezza;

          e)  qualificazione professionale degli iscritti.

      4. Sono altresì autorizzate alle attività di composizione consensuale professionale le società tra avvocati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
      5.  Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, lettere a), c), d) ed e), per le società tra avvocati l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

          a)  che il capitale conferito dagli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, nonché di altre categorie professionali eventualmente individuate con decreti del Ministro della giustizia, risulti superiore al 50 per cento del capitale nominale della società;

          b)  che le società tra avvocati abbiano come oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi attinenti alla composizione consensuale dei conflitti, ivi incluse le attività

 

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di consulenza e di formazione nella suddetta materia;

          c)  che risulti inclusa nella denominazione sociale o nei segni distintivi l'espressione: «composizione consensuale professionale dei conflitti e delle controversie»;

          d)  che la sede legale sia situata nel territorio nazionale.

      6. Con apposito regolamento del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 26 della presente legge, sono disciplinati le procedure per la istituzione e la tenuta del registro nazionale di cui al comma 1, nonché dei registri presso le corti di appello, di cui al comma 2, ivi compresi gli elenchi dei conciliatori, e gli aspetti organizzativi riguardanti le associazioni tra professionisti e le società tra avvocati, nonché gli altri organismi privati già in grado di gestire i tentativi di conciliazione delle controversie in materia societaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
      7.  Gli organismi di composizione consensuale professionale che offrono servizi volti ad agevolare la risoluzione dei conflitti sono tenuti a conformarsi ai princìpi dettati dalla raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, in tema di princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione delle controversie in materia di consumo, nonché dalle raccomandazioni in materia di rapporti familiari e di liti civili e commerciali.
      8.  Gli organismi pubblici e privati di conciliazione, che si trovano nella necessità di fare fronte ad un elevato numero di richieste, hanno la facoltà di stipulare tra loro convenzioni e accordi per la eventuale gestione congiunta dell'attività di composizione consensuale, previa relativa comunicazione all'Autorità in qualità di responsabile del Servizio nazionale integrato.
      9.  Opportune e tempestive informazioni sulla intera attività svolta dagli organismi di cui al presente articolo devono essere fornite all'Autorità, ai sensi di quanto disposto con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 26. Le predette

 

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informazioni devono rimanere riservate nei confronti dei terzi e sono utilizzabili dall'Autorità solo ai fini statistici del Servizio nazionale integrato.